Art. 13.
(Attestato di micologo).

      1. Ai fini della presente legge l'attività di riconoscimento e di controllo dei funghi epigei, nell'ambito delle strutture pubbliche e private, è svolta dai soggetti in

 

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possesso dell'attestato di micologo rilasciato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
      2. Il rilascio dell'attestato di micologo è subordinato al superamento di un esame finale al quale sono ammessi i candidati che hanno frequentato almeno il 75 per cento delle ore previste per il corso di cui all'articolo 15, comma 2.